IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; Visto il decreto dell'Autorita' politica con delega alle pari opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019 n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale e' stato nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunita' e la famiglia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, e' delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro; Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'; Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»; Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 2, che prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui al succitato art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2019, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2020 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2020 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2021 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 1, comma 149, che ha modificato l'art. 5 del citato decreto n. 93 del 2013; Visto il comma 1 del succitato art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 che prevede che «Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77»; Visti, inoltre, i commi 3 e 4 del succitato art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 che prevedono che «Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarita' regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 5-bis del presente decreto»; Visto, altresi', l'art. 1, comma 668, della citata legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale «Per le finalita' di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022»; Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, che ha riformato la precedente Intesa del 27 novembre 2014, in ossequio al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire; Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente decreto; Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito degli Accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito CNR); Vista la comunicazione pervenuta in data 7 luglio 2022 con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 30.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; Ritenuto, inoltre, di dover provvedere con il medesimo provvedimento alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2, parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa 496, da destinare al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) ,c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)»; Acquisita in data 14 settembre 2022 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Ambito e definizioni 1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2022, in base ai criteri indicati nei successivi articoli. 2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, adottata ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021.