IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  303,  «Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.  16,
concernente il Dipartimento per le pari opportunita'; 
  Visto il decreto  dell'Autorita'  politica  con  delega  alle  pari
opportunita' dell'8 aprile 2019, di riorganizzazione del Dipartimento
per le pari opportunita', registrato alla Corte dei conti il 3 maggio
2019 n. 880; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio
2021, con il quale e' stato nominato Ministro  senza  portafoglio  la
prof.ssa Elena Bonetti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
febbraio 2021, con il quale alla  prof.ssa  Elena  Bonetti  e'  stato
conferito l'incarico di  Ministro  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari  opportunita'  e  la
famiglia, prof.ssa Elena  Bonetti,  sono  delegate  le  funzioni  del
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   pari
opportunita', famiglia e adozioni, infanzia  e  adolescenza,  ed,  in
particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a)  ai  sensi  del  quale  il
Ministro Bonetti, nelle  materie  oggetto  di  predetto  decreto,  e'
delegato a nominare esperti e  consulenti;  a  costituire  organi  di
studio, commissioni e gruppi di lavoro; 
  Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  un
fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti  e  alle
pari opportunita'» al fine di promuovere  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'; 
  Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e  la
lotta  alla  violenza  contro  le  donne  e  la  violenza  domestica,
cosiddetta «Convenzione  di  Istanbul»,  ratificata  dall'Italia  con
legge 27 giugno 2013, n. 77; 
  Visto il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  15  ottobre  2013,   n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere nonche' in tema di protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne (2021-2023), presentato in  Consiglio  dei  ministri  il  18
novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza  unificata  in
data 3 novembre 2021; 
  Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 2, che  prevede  che  il
Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provvede  annualmente  a
ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita',  di  cui  al  succitato
art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
luglio 2014 con cui sono  state  ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  25
novembre 2016 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  1°
dicembre 2017 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2017 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
novembre 2018 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2018 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4
dicembre  2019,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2020, con cui sono state ripartite le
risorse relative al «Fondo per le politiche  relative  ai  diritti  e
alle pari opportunita'» per l'annualita' 2019 di cui all'art.  5-bis,
comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  13
novembre 2020 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2020 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
novembre 2021 con cui sono state ripartite  le  risorse  relative  al
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'»
per l'annualita' 2021 di cui all'art.  5-bis,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 93 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2022 e per il triennio 2022-2024; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  1,
comma 149, che ha modificato l'art. 5 del citato decreto  n.  93  del
2013; 
  Visto il comma 1 del succitato art. 5 del decreto-legge n.  93  del
2013 che prevede che «Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
l'Autorita'  politica  delegata  per  le  pari  opportunita',   anche
avvalendosi del Fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni
interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro
la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa  acquisizione
del parere in sede  di  Conferenza  unificata,  un  Piano  strategico
nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la  violenza
domestica,  di  seguito  denominato  "Piano",  con   cadenza   almeno
triennale, in  sinergia  con  gli  obiettivi  della  Convenzione  del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta  contro  la  violenza
nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta  a  Istanbul
l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n.
77»; 
  Visti,  inoltre,  i  commi  3  e  4  del  succitato  art.   5   del
decreto-legge n. 93 del 2013 che prevedono che «Per il  finanziamento
del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari
opportunita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2022.  Tali  risorse  sono  destinate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata per le pari
opportunita' alle azioni a titolarita' nazionale e regionale previste
dal Piano, fatte salve quelle di cui al  comma  2,  lettera  d),  del
presente articolo. Le risorse destinate  alle  azioni  a  titolarita'
regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente  tra
le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita'
politica delegata per le pari opportunita', previa intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con   il   medesimo
provvedimento  di  cui  al  comma  2  dell'art.  5-bis  del  presente
decreto»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 668, della citata legge n. 234 del
2021, ai sensi del quale «Per le finalita' di cui all'art. 5-bis  del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita',  di  cui  all'art.  19,
comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
5 milioni di euro per l'anno 2022»; 
  Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e  le  regioni,  le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  le  autonomie  locali,
relativa  ai  requisiti  minimi  dei  centri  antiviolenza  e   delle
case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del sopracitato  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014; 
  Vista l'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti n. 146/CU, ai sensi
del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di  Bolzano  e
le  autonomie  locali,  relativa  ai  requisiti  minimi  dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, che  ha  riformato  la  precedente
Intesa del 27 novembre 2014, in ossequio al disposto dell'art. 7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  16  novembre
2021; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista  la  nota  n.  128699  del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto comma  109  per  l'anno  2010,  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783, del 17 gennaio 2011, che  conferma  l'esigenza  di  mantenere
accantonati i fondi spettanti alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Considerato che per il riparto delle risorse  di  cui  al  presente
decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle  risorse
da attribuire; 
  Visto il decreto interministeriale 21 febbraio  2014  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse  afferenti  al
Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le  quote  riferite
alle Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  di  avvalersi  delle  percentuali  stabilite  nel  citato
decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto  delle
risorse di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente decreto; 
  Tenuto  conto  dei  dati  emersi  dalla  rilevazione  su  tutto  il
territorio nazionale dei centri antiviolenza  e  delle  case  rifugio
promossa dal Dipartimento per le pari opportunita' nell'ambito  degli
Accordi di collaborazione sottoscritti con  l'Istituto  nazionale  di
statistica  (di  seguito  ISTAT)  ed  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche (di seguito CNR); 
  Vista la comunicazione pervenuta in data 7 luglio 2022 con la quale
il Coordinamento tecnico della VIII Commissione  «politiche  sociali»
della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso
al Dipartimento per le pari opportunita' i dati  aggiornati  relativi
al numero dei centri  antiviolenza  e  delle  case-rifugio  esistenti
nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate
secondo la tabella 1, parte integrante  del  presente  provvedimento,
per la somma di  euro  30.000.000,00,  gravanti  sul  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di  responsabilita'  8,
capitolo di spesa 496, da destinare al potenziamento delle  forme  di
assistenza e di sostegno alle donne vittime di  violenza  e  ai  loro
figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della  rete  dei
servizi  territoriali,  attraverso  il   finanziamento   dei   centri
antiviolenza e delle case-rifugio, tenuto conto dei  criteri  di  cui
all'art. 5-bis,  comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del  citato
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93; 
  Ritenuto,  inoltre,   di   dover   provvedere   con   il   medesimo
provvedimento alla ripartizione delle ulteriori  risorse  individuate
secondo la tabella 2, parte integrante del presente decreto,  per  la
somma di euro 10.000.000,00, gravanti sul bilancio  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' 8, capitolo  di
spesa 496, da destinare  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettere a), b) ,c), e), f), g), h), i) e l)  del
citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli  obiettivi
di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile  contro
le donne (2021-2023)»; 
  Acquisita in data  14  settembre  2022  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Ambito e definizioni 
 
  1. In attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 15 ottobre  2013,  n.  119,  il  presente  decreto  provvede  a
ripartire tra le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2022,  in  base
ai criteri indicati nei successivi articoli. 
  2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di  cui
all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,  di  cui  al
successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti
dal capo I e dal capo II dell'intesa del 14 settembre 2022, rep. atti
n. 146/CU, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,
n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e
di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai  requisiti  minimi  dei
centri antiviolenza e delle case-rifugio, adottata ai sensi dell'art.
7 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  16
novembre 2021.